Tradens

Apr 17, 2026

Tradens (lett. «colui che consegna», dal verbo lat. tradere) indica il soggetto che effettua la consegna materiale (traditioTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo →) di un bene nell’ambito di un rapporto giuridico, sia esso traslativo (venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →, donazioneDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo → manuale), restitutorio (comodatoComodatoContratto reale e gratuito (artt. 1803-1812 c.c.) con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.Leggi il lemma completo →, depositoDeposito (contratto)Contratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo →) o di garanzia (pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo →).

Nel diritto romano, la traditio era modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo: il tradens doveva essere proprietario e avere la volontà di trasferire il dominio. Nel diritto italiano, fondato sul principio consensualistico (art. 1376 c.c.), la proprietà si trasferisce per effetto del consenso, e la consegna assume rilievo ai fini del trasferimento del possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → e dei rischi (art. 1465 c.c.).

Il tradens si contrappone all’accipiens, ossia colui che riceveAccipiensTermine latino che designa il soggetto che riceve il pagamento o la prestazione, in contrapposizione al solvens (debitore che adempie).Leggi il lemma completo → la cosa. La distinzione è rilevante in materia di pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → dell’indebito (art. 2033 c.c.), ove il tradens che ha eseguito una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → non dovuta ha diritto alla restituzione, e in materia di responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → per vizi della cosa consegnata.

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