Termine latino che significa “colui che riceve” e designa, nel diritto delle obbligazioni, il soggetto che riceve il pagamento o, più in generale, la prestazione eseguita dal debitore (solvens).
L’accipiens è normalmente il creditore o un suo rappresentante autorizzato a ricevere il pagamento (art. 1188 c.c.). Il pagamento effettuato a chi non è legittimato a riceverlo non libera il debitore, salvo che il creditore lo ratifichi o ne abbia tratto vantaggio (art. 1188, comma 2, c.c.).
Il pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.) libera il debitore in buona fede che abbia ragionevolmente fatto affidamento sulla legittimazione dell’accipiens. L’accipiens che riceve un pagamento non dovuto è tenuto alla restituzione secondo le regole dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) o dell’indebito soggettivo (art. 2036 c.c.).
Il termine è impiegato anche nella prassi bancaria per indicare il beneficiario di un’operazione di pagamento.