Definizione
Termine latino che designa il soggetto che esegue una prestazione solutoria, vale a dire colui che effettua il pagamento o, più in generale, adempie a un’obbligazione estinguendola. Nel linguaggio tecnico-giuridico il solvens è contrapposto all’accipiens (il ricevente) e la coppia terminologica è impiegata nella disciplina dell’adempimento e nella teoria della ripetizione dell’indebito.
Ambito di impiego
L’espressione ricorre in numerose fattispecie: (i) nell’adempimento dell’obbligazione, dove il solvens è di regola il debitore, ma può essere anche un terzo (art. 1180 c.c.); (ii) nel pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.), che libera il solvens in buona fede; (iii) nell’imputazione del pagamento (artt. 1193-1195 c.c.), dove la scelta è riservata al solvens entro i limiti di legge; (iv) nella ripetizione dell’indebito oggettivo e soggettivo (artt. 2033-2036 c.c.), dove il solvens è colui che ha pagato e agisce per la restituzione.
Disciplina dell’adempimento da parte del solvens
L’art. 1176 c.c. impone al solvens-debitore la diligenza del buon padre di famiglia; l’art. 1180 c.c. ammette l’adempimento del terzo anche contro la volontà del creditore, salvo che il creditore abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione; l’art. 1188 c.c. individua il soggetto al quale il solvens deve pagare per ottenere l’effetto liberatorio (il creditore o il suo legittimo rappresentante); l’art. 1189 c.c. tutela il solvens che paga in buona fede al creditore apparente; l’art. 1196 c.c. pone le spese del pagamento a carico del solvens.
Caratteri essenziali
- Soggetto che esegue la prestazione solutoria, coincidente di regola con il debitore.
- Può essere anche un terzo, con diritto di surrogazione o regresso nei confronti del debitore.
- Liberato dall’obbligazione se paga al creditore o al soggetto legittimato a riceverlo.
- Tutelato dall’ordinamento quando adempie in buona fede al creditore apparente.
- Legittimato attivo nell’azione di ripetizione dell’indebito quando paga senza causa.
Ambito applicativo
La figura assume rilievo nelle ipotesi di adempimento del terzo con diritto di rivalsa verso il debitore (art. 1203 c.c. in tema di surrogazione legale); nel pagamento al non legittimato; nel pagamento effettuato in eccesso (indebito oggettivo, art. 2033 c.c.); nel pagamento eseguito nell’erronea convinzione di essere debitore (indebito soggettivo, art. 2036 c.c.); nella compensazione e nelle altre cause di estinzione satisfattorie dell’obbligazione.
Giurisprudenza modenese
- Adempimento del terzo e azione di questo nei confronti del debitore (per ingiustificato arricchimento)
- Adempimento del terzo e azione di recupero verso il debitore
- L’adempimento del terzo contro la volontà del creditore
- Il pagamento al non legittimato
- [Appello Bologna] Pagamenti verso creditore apparente – Liberatorietà in presenza di errore scusabile
- Il pagamento del canone da parte di un soggetto estraneo alla locazione
- Eccezione di pagamento — Natura di eccezione in senso lato