Adempimento

Apr 13, 2026

Definizione

L’adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → è l’esatta esecuzione della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → dovuta dal debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →, che costituisce il modo naturale e fisiologico di estinzione dell’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo →. Mediante l’adempimento il debitore realizza l’interesse del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →, liberandosi dal vincolo obbligatorio. L’adempimento deve essere conforme al contenuto dell’obbligazione sotto il profilo soggettivo, oggettivo, modale, temporale e spaziale.

Disciplina normativa

La disciplina dell’adempimento è contenuta negli artt. 1176-1200 c.c. Il debitore deve usare, nell’adempimento, la diligenza del buon padre di famigliaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1176, comma 1, c.c.); se l’obbligazione inerisce all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza è valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.). Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (art. 1181 c.c.).

La prestazione deve essere eseguita al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla personaAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo → indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverla (art. 1188 c.c.). Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratificaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → o se ne ha approfittato (art. 1188, comma 2, c.c.).

Soggetti dell’adempimento

L’obbligazione può essere adempiuta dal debitore personalmente ovvero da un terzo (art. 1180 c.c.). Il creditore non può rifiutare l’adempimento del terzo, salvo che abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, oppure che il debitore abbia manifestato la propria opposizione (art. 1180 c.c.). L’adempimento del terzo può dar luogo a surrogazione legaleSurrogazioneIstituto per cui un terzo che paga il debito altrui subentra nei diritti del creditore soddisfatto con privilegi, garanzie e accessori (artt. 1201-1205 c.c.). Può operare per volontà del creditore, del debitore o per legge.Leggi il lemma completo → o convenzionale nei diritti del creditore (artt. 1201-1205 c.c.).

Tempo e luogo dell’adempimento

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente, salvo che gli usi o la natura della prestazione richiedano un termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → (art. 1183 c.c.). Il termine si presume a favore del debitore, se non risulta stabilito a favore del creditoreFavorLocuzione latina ("favore") che indica il criterio di preferenza o di tutela accordato dall'ordinamento a una determinata posizione giuridica (debitore, creditore, imputato), specie quale regola residuale di interpretazione nei casi di dubbio.Leggi il lemma completo → o di entrambe le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → (art. 1184 c.c.). Il luogo dell’adempimento è determinato dalla convenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → delle parti, dagli usi o dalla natura della prestazione; in mancanza, l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182 c.c.).

Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando pagaRetribuzioneCorrispettivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato a fronte della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.; artt. 2094 e 2099 c.c.).Leggi il lemma completo →, quale debito intende soddisfare (art. 1193 c.c.). In mancanza di dichiarazione del debitore, il pagamento è imputato al debito scaduto; fra più debiti scaduti, a quello meno garantito; fra più debiti egualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; fra più debiti egualmente onerosi, al più antico (art. 1193, comma 2, c.c.).

Mora del creditore

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione (art. 1206 c.c.). L’offerta, per produrre gli effetti della mora del creditoreMora del debitoreSituazione giuridica di ritardo imputabile nell'adempimento dell'obbligazione, che produce l'obbligo di risarcire il danno da ritardo e il trasferimento del rischio per impossibilità sopravvenuta. Può operare ex persona o ex re (artt. 1219-1222 c.c.).Leggi il lemma completo →, deve essere fatta secondo le forme previste dagli artt. 1208-1209 c.c. (offerta solenne reale o per intimazioneIntimazioneAtto formale con cui un soggetto ordina o impone a un altro di compiere un'azione determinata, tipicamente nell'ambito di un procedimento giudiziario o esecutivo.Leggi il lemma completo →).

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