Adempimento

Apr 13, 2026

Definizione

L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, che costituisce il modo naturale e fisiologico di estinzione dell’obbligazione. Mediante l’adempimento il debitore realizza l’interesse del creditore, liberandosi dal vincolo obbligatorio. L’adempimento deve essere conforme al contenuto dell’obbligazione sotto il profilo soggettivo, oggettivo, modale, temporale e spaziale.

Disciplina normativa

La disciplina dell’adempimento è contenuta negli artt. 1176-1200 c.c. Il debitore deve usare, nell’adempimento, la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.); se l’obbligazione inerisce all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza è valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.). Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (art. 1181 c.c.).

La prestazione deve essere eseguita al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverla (art. 1188 c.c.). Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (art. 1188, comma 2, c.c.).

Soggetti dell’adempimento

L’obbligazione può essere adempiuta dal debitore personalmente ovvero da un terzo (art. 1180 c.c.). Il creditore non può rifiutare l’adempimento del terzo, salvo che abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, oppure che il debitore abbia manifestato la propria opposizione (art. 1180 c.c.). L’adempimento del terzo può dar luogo a surrogazione legale o convenzionale nei diritti del creditore (artt. 1201-1205 c.c.).

Tempo e luogo dell’adempimento

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente, salvo che gli usi o la natura della prestazione richiedano un termine (art. 1183 c.c.). Il termine si presume a favore del debitore, se non risulta stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti (art. 1184 c.c.). Il luogo dell’adempimento è determinato dalla convenzione delle parti, dagli usi o dalla natura della prestazione; in mancanza, l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182 c.c.).

Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare (art. 1193 c.c.). In mancanza di dichiarazione del debitore, il pagamento è imputato al debito scaduto; fra più debiti scaduti, a quello meno garantito; fra più debiti egualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; fra più debiti egualmente onerosi, al più antico (art. 1193, comma 2, c.c.).

Mora del creditore

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione (art. 1206 c.c.). L’offerta, per produrre gli effetti della mora del creditore, deve essere fatta secondo le forme previste dagli artt. 1208-1209 c.c. (offerta solenne reale o per intimazione).

Giurisprudenza modenese