Ad personam

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “alla persona” e qualifica un diritto, un beneficio, un incarico o una clausola contrattuale inscindibilmente legati alla persona del titolare, con la conseguenza che non possono essere ceduti, delegati o trasmessi mortis causa.

Il carattere ad personam ricorre in molteplici ambiti:

  • nei diritti personalissimi (diritti della personalità, diritto morale d’autore), intrasmissibili per loro natura;
  • nei contratti intuitu personae, nei quali le qualità personali del contraente sono determinanti: il mandato (art. 1722, n. 4, c.c.), il contratto d’opera intellettuale, la società di persone;
  • nelle concessioni e autorizzazioni amministrative strettamente personali;
  • nel diritto del lavoro, per i superminimi ad personam o i benefici retributivi attribuiti individualmente, che di regola non sono assorbibili in successivi aumenti contrattuali collettivi.

La qualificazione ad personam implica che la morte, l’interdizione o il mutamento delle condizioni personali del titolare incidono sull’esistenza del rapporto.