Ad personam

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “alla persona” e qualifica un diritto, un beneficio, un incarico o una clausola contrattualeClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → inscindibilmente legati alla persona del titolare, con la conseguenza che non possono essere ceduti, delegati o trasmessi mortis causa.

Il carattere ad personam ricorre in molteplici ambiti:

  • nei diritti personalissimi (diritti della personalità, diritto morale d’autore), intrasmissibili per loro natura;
  • nei contratti intuitu personae, nei quali le qualità personali del contraente sono determinanti: il mandatoMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → (art. 1722, n. 4, c.c.), il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → d’opera intellettuale, la società di personeSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo →;
  • nelle concessioni e autorizzazioni amministrative strettamente personali;
  • nel diritto del lavoro, per i superminimi ad personam o i benefici retributivi attribuiti individualmente, che di regola non sono assorbibili in successivi aumenti contrattuali collettivi.

La qualificazione ad personam implica che la morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’interdizioneInterdizioneMisura che priva della capacità di agire il soggetto in abituale infermità di mente (art. 414 c.c.). Oggi residuale rispetto all'amministrazione di sostegno.Leggi il lemma completo → o il mutamento delle condizioni personali del titolare incidono sull’esistenza del rapporto.

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