Locuzione latina che significa “alla persona” e qualifica un diritto, un beneficio, un incarico o una clausola contrattuale inscindibilmente legati alla persona del titolare, con la conseguenza che non possono essere ceduti, delegati o trasmessi mortis causa.
Il carattere ad personam ricorre in molteplici ambiti:
- nei diritti personalissimi (diritti della personalità, diritto morale d’autore), intrasmissibili per loro natura;
- nei contratti intuitu personae, nei quali le qualità personali del contraente sono determinanti: il mandato (art. 1722, n. 4, c.c.), il contratto d’opera intellettuale, la società di persone;
- nelle concessioni e autorizzazioni amministrative strettamente personali;
- nel diritto del lavoro, per i superminimi ad personam o i benefici retributivi attribuiti individualmente, che di regola non sono assorbibili in successivi aumenti contrattuali collettivi.
La qualificazione ad personam implica che la morte, l’interdizione o il mutamento delle condizioni personali del titolare incidono sull’esistenza del rapporto.