Petitum

Apr 14, 2026

Definizione

Il petitum è l’oggetto della domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo →, ossia il provvedimento (o l’utilità) che l’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → chiede al giudice di pronunciare o di riconoscere. Costituisce, insieme alla causa petendiCausa petendiUno dei tre elementi identificatori dell'azione civile (insieme alle parti e al petitum), indica il fatto giuridico e il titolo dal quale l'attore deduce il diritto fatto valere in giudizio. Determina l'oggetto del processo, i limiti del giudicato e il divieto di mutatio libelli.Leggi il lemma completo → (titolo o ragione giuridica della domanda) e alle personae (soggetti della controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo →), uno dei tre elementi identificativi dell’azione, ex art. 163, c. 3, nn. 3 e 4, c.p.c. L’individuazione del petitum è essenziale per la valida introduzione del giudizio, per la determinazione del thema decidendumThema decidendumEspressione latina che indica l'oggetto della controversia delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, entro il quale il giudice deve pronunciarsi senza incorrere in ultra- o extra-petizione (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo → e per la delimitazione del giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Petitum immediato e petitum mediato

Si distingue tra petitum immediato, consistente nel provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (sentenza di condanna, di accertamento, costitutiva, provvedimento esecutivo, ecc.) e petitum mediato, consistente nel bene della vita cui mira l’attore (somma di denaro, consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → del bene, accertamento del diritto, modificazione di un rapporto giuridico). La distinzione rileva per cogliere l’effettivo oggetto della pretesa e per valutarne l’identità o la diversità rispetto ad altre domande.

Modificazioni del petitum

La variazione del petitum è soggetta alla disciplina delle preclusioni processuali (artt. 171-ter, 183 c.p.c.). La sostituzione del petitum con uno ontologicamente diverso costituisce mutatio libelli, vietata oltre i terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → delle memorie integrative. La mera precisazione o la variazione meramente quantitativa della pretesa (ad es. aumento della somma richiesta) integra, di regola, emendatio libelliEmendatio libelliPrecisazione della domanda giudiziale senza alterarne i fatti costitutivi. Si distingue dalla mutatio libelli, che introduce domanda nuova.Leggi il lemma completo →, ammessa entro i limiti di legge. Le Sezioni Unite (Cass. SU 15 giugno 2015, n. 12310) hanno ammesso la modificazione della domandaMutatio libelliModificazione della domanda giudiziale che altera uno degli elementi identificativi dell'azione in misura tale da introdurre una domanda nuova, inammissibile oltre le preclusioni ex artt. 171-ter e 183 c.p.c.Leggi il lemma completo → che, pur incidendo sul petitum, resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale.

Determinatezza del petitum

L’atto di citazione deve contenere la determinazione della cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → oggetto della domanda (art. 163, c. 3, n. 3, c.p.c.), a penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → ex art. 164, c. 4, c.p.c. L’indeterminatezza assoluta rende nullo l’atto introduttivo; l’indeterminatezza meramente relativa, quando il petitum è individuabile attraverso l’interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → complessiva dell’atto, è invece superabile in via ermeneutica. Il difettoVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di determinatezza è sanabile mediante rinnovazione o integrazione disposta dal giudice ex art. 164, c. 5, c.p.c.

Rapporto con la causa petendi e il giudicato

Il petitum, unitamente alla causa petendi, delimita l’ambito del giudicatoGiudicatoQualità della sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari, che rende la pronuncia immutabile e vincolante tra le parti (artt. 2909 c.c., 324 c.p.c.).Leggi il lemma completo → sostanziale ex art. 2909 c.c., che preclude il riesame tra le stesse partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, per lo stesso titolo e per lo stesso oggetto. Petitum e causa petendi concorrono altresì a identificare la domanda ai fini della litispendenzaLitispendenzaContemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi (art. 39 c.p.c.): presupposti, continenza e regime processuale.Leggi il lemma completo →, della continenzaConnessione (competenza per)Legame oggettivo o soggettivo fra più cause che ne giustifica la trattazione unitaria davanti allo stesso giudice. Disciplinata dagli artt. 31-40 c.p.c.Leggi il lemma completo → e del divieto di ne bis in idemNe bis in idemDivieto di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Principio fondamentale del giusto processo (art. 649 c.p.p.).Leggi il lemma completo →. Il giudice è tenuto a pronunciarsi nei limiti del petitum ex art. 112 c.p.c., salvi i poteri officiosi previsti dalla legge, pena il vizio di ultra o extra petitaExtra petitaVizio della sentenza che pronuncia su domande non proposte, violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo →.

Giurisprudenza modenese

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