Codicillo

Apr 18, 2026

Definizione

Il codicillo è, nella tradizione romanistica e nell’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → notarile, un atto di ultima volontà di carattere accessorio con cui il testatore aggiunge, modifica o integra disposizioni già contenute in un precedente testamento. Nel vigente diritto italiano la figura non ha autonomia rispetto al testamento: ogni manifestazione di ultima volontà, qualunque denominazioneRagione socialeNome sotto il quale opera una società di persone (artt. 2292, 2314 c.c.): funzione individuatrice, disciplina nelle società di persone e differenze con denominazione sociale e ditta.Leggi il lemma completo → le sia attribuita, costituisce testamento a tutti gli effetti e deve rivestire una delle forme tipiche previste dalla legge.

Disciplina normativa

L’art. 587 c.c. definisce il testamento quale atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Ogni atto successivo che aggiunga o modifichi disposizioni di ultima volontà — comunque lo denomini il testatore, anche come «codicillo» — è sottoposto ai requisiti formali di cui all’art. 601 c.c. e all’art. 602 c.c. (testamento olografoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →), all’art. 603 c.c. (testamento pubblicoTestamento pubblicoForma di testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che offre le massime garanzie di autenticità e conservazione (artt. 603-608 c.c.).Leggi il lemma completo →) e all’art. 604 c.c. (testamento segreto). La revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → e la modifica di precedenti disposizioni sono regolate dagli art. 679, art. 680, art. 681 e art. 682 c.c., secondo i quali il testamento posteriore non revoca il precedente se non per le disposizioni incompatibili.

Caratteri essenziali

  • nell’accezione tradizionale, accessorietà rispetto ad un testamento preesistente, di cui integra, modifica o completa il contenuto;
  • identità di formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → con il testamento: deve rivestire la forma olografa, pubblica o segreta prescritta dagli art. 602, art. 603 e art. 604 c.c., a penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → o annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo →;
  • natura essenzialmente revocabile e modificabile fino alla morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → del testatore (art. 587 c.c., artt. 679 e ss. c.c.);
  • può contenere disposizioni patrimoniali (legati, revoca di legati, istituzione o esclusione di eredi) e non patrimoniali (riconoscimento di figli, designazioni di tutori, disposizioni sulla sepoltura);
  • assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di autonomia rispetto al testamento: il codicillo, tecnicamente, è un testamento successivo che si coordina con quello precedente.

Ambito applicativo

Il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → è di uso comune nella pratica notarile e successoria per indicare le integrazioni o le modifiche sopravvenute al testamento già redatto, specie quando il testatore intenda aggiungere un singolo legatoLegatoDisposizione testamentaria a titolo particolare (artt. 649-673 c.c.) con cui si attribuiscono specifici diritti o beni al legatario, che li acquista ipso iure.Leggi il lemma completo →, revocarne uno già disposto, nominare un esecutore testamentario o riconoscere un figlio. La qualificazione tecnica rimane quella di un autonomo testamento, che opera secondo le regole della successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → dei testamenti di cui agli artt. 679 e ss. c.c. e incontra i medesimi limiti di validità previsti per il testamento (capacità di disporre, requisiti di forma, divieto di patti successori ex art. 458 c.c.).

Giurisprudenza modenese

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