Rinuncia all’ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → è la dichiarazione negoziale formale con cui il chiamato all’eredità rifiuta di assumere la qualità di erede. Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.), con effetto retroattivoEx tuncLocuzione latina ("da allora") che indica la retroattività degli effetti giuridici al momento originario dell'atto, in contrapposizione a "ex nunc" (da ora in poi).Leggi il lemma completo → al momento dell’apertura della successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo →.

La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un notaioNotaioPubblico ufficiale che riceve atti tra vivi e di ultima volontà, attribuisce loro pubblica fede e ne garantisce il controllo di legalità (art. 1 l. 89/1913).Leggi il lemma completo → o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e deve essere inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). Non può essere sottoposta a condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → o a termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →, né può essere parziale (art. 520 c.c.).

La rinuncia è revocabile finché il diritto di accettare non si sia prescritto e purché l’eredità non sia stata nel frattempo accettata da altri chiamati (art. 525 c.c.). I creditori del rinunciante che siano pregiudicati dalla rinuncia possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → ereditari fino a concorrenzaConcorrenzaConfronto competitivo fra imprenditori sul mercato. Disciplinata dagli artt. 2596-2601 c.c. per la concorrenza sleale e il patto di non concorrenza, dalla L. 287/1990 per la tutela antitrust.Leggi il lemma completo → dei loro crediti (art. 524 c.c.). La rinuncia apre la via alla rappresentazione (art. 467 c.c.) o all’accrescimentoAccrescimentoEspansione automatica della quota dell'erede o legatario in favore degli altri chiamati congiuntamente, quando uno di essi non possa o non voglia accettare (artt. 674-678 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 674 c.c.).

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