AccettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → dell’ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → è l’atto negozialeNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → con cui il chiamato all’eredità manifesta la volontà di assumere la qualità di erede, subentrando nell’universum ius del defuntoMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo →. L’accettazione ha efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 459 c.c.).
L’accettazione può essere espressa (art. 475 c.c.) — con dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata — o tacita (art. 476 c.c.) — quando il chiamato compie atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede (es. venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → di un bene ereditario, riscossione di crediti).
L’accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario (artt. 484 ss. c.c.). Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). L’accettazione è irrevocabile e non può essere sottoposta a condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → o a termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → (art. 475, comma 2, c.c.). L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria per i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le persone giuridiche (artt. 471-473 c.c.).
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