Annullabilità è la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di invalidità del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → meno grave della nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo →, prevista nei casi di incapacità legaleCapacità di agireAttitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.) e può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).Leggi il lemma completo → o naturale di una delle parti (artt. 1425-1426 c.c.) e di vizi del consensoVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo →: erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo →, violenzaViolenza (diritto civile)Vizio del consenso che comporta annullabilità del contratto (artt. 1434-1438 c.c.): violenza fisica e morale, minaccia di far valere un diritto, timore riverenziale.Leggi il lemma completo → e doloDolo (diritto civile)Raggiro che induce a concludere il contratto (art. 1439 c.c.) o criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Determinante se causa il consenso, incidente se incide sulle condizioni.Leggi il lemma completo → (artt. 1427-1440 c.c.).
A differenza della nullità, l’annullabilità è: relativa (può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita); soggetta a prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → quinquennale (art. 1442 c.c.); sanabile per convalidaRatificaDefinizione La ratifica è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto approva e fa propri gli effetti di un atto compiuto da altri in suo nome senza averne avuto il potere, ovvero con il quale si sana un atto anteriore invalid...Leggi il lemma completo → espressa o tacita (art. 1444 c.c.). Il contratto annullabile produce effetti fino alla pronuncia di annullamento, che ha efficacia retroattiva tra le parti (art. 1445 c.c.).
L’annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →, salvo gli effetti della trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → della domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (art. 1445 c.c.). La prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessata l’interdizioneInterdizioneMisura che priva della capacità di agire il soggetto in abituale infermità di mente (art. 414 c.c.). Oggi residuale rispetto all'amministrazione di sostegno.Leggi il lemma completo → o l’inabilitazioneInabilitazioneLimitazione parziale della capacità di agire (art. 415 c.c.) per infermità di mente non grave, prodigalità o abuso di alcolici/stupefacenti. Istituto divenuto residuale dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004).Leggi il lemma completo →, o il minore ha raggiunto la maggiore età.
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