Risoluzione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → è lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive che si verifica per cause sopravvenute alla stipulazione. Il codice civile prevede tre ipotesi: risoluzione per inadempimentoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → (artt. 1453-1462 c.c.), per impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 1463-1466 c.c.) e per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.).
La risoluzione per inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → può essere giudiziale (art. 1453 c.c.), richiedendo un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), o di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →, nei casi di diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), clausola risolutiva espressaClausola risolutiva espressaPattuizione con cui i contraenti stabiliscono che il contratto si risolva di diritto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità convenute (art. 1456 c.c.). Sottrae al giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento, preventivamente fissata dalle parti.Leggi il lemma completo → (art. 1456 c.c.) e termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → essenziale (art. 1457 c.c.).
La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 c.c.), con obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite, ma non pregiudica i diritti dei terzi. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Il contraente non inadempiente ha diritto al risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → in ogni caso di risoluzione per inadempimento.
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