Collazione

Apr 17, 2026

La collazione è l’istituto del diritto successorio in forza del quale i discendenti e il coniuge del de cuiusDe cuiusIl defunto dalla cui morte si apre la successione ereditaria. Abbreviazione di "is de cuius hereditate agitur" (art. 456 c.c.).Leggi il lemma completo → che concorrono alla successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazioneDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo →, direttamente o indirettamente, salvo che il donante non li abbia da ciò dispensati (art. 737 c.c.).

La collazione può avvenire in natura, mediante restituzione del bene in natura alla massa ereditaria, ovvero per imputazione, addebitando il valore della donazione alla quota del donatario (art. 746 c.c.).

Per i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili, la collazione si effettua in natura o per imputazione, a scelta di chi conferisce (art. 746 c.c.); per i beni mobili e per il denaro, la collazione avviene per imputazione (art. 750 c.c.).

La collazione presuppone la qualità di erede e opera automaticamente per effetto dell’apertura della successione, senza necessità di domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → specifica. La dispensa dalla collazione è valida nei limiti della quota disponibile (art. 737, comma 1, c.c.).

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