Legittimario

Apr 17, 2026

Il legittimario (o riservatario) è il soggetto al quale la legge riserva una quota di ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → (detta quota di legittima o riserva) di cui non può essere privato per volontà del testatore né per effetto di donazioniDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo → (art. 536 c.c.).

Sono legittimari: il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti del defunto (art. 536 c.c.). La quota riservata varia in ragione del numero e della qualità dei legittimari concorrenti (artt. 537-542 c.c.).

Qualora le disposizioni testamentarieTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo → o le donazioni effettuate in vita eccedano la quota disponibile e ledano la legittima, il legittimario può esperire l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di riduzione (art. 553 c.c.) per far dichiarare l’inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo → delle disposizioni lesive nella misura necessaria a reintegrare la quota riservata.

La qualità di legittimario si acquista al momento dell’apertura della successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → e non è rinunciabile anticipatamente: il patto successorio rinunciativo è nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.

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