Il regolamento di competenza è lo strumento processuale mediante il quale la Corte di Cassazione risolve le questioni relative alla competenza del giudice adito, garantendo la corretta individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio (artt. 42-50 c.p.c.).

Si distingue il regolamento necessario (art. 42 c.p.c.), proponibile dalla parte quando il giudice ha pronunciato sulla sola questione di competenza (declinatoria o affermativa), e il regolamento facoltativo (art. 43 c.p.c.), proponibile finché la causa non è decisa nel merito in primo grado, quando il giudice non si è ancora pronunciato sulla competenza.

Il regolamento di competenza d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → (art. 45 c.p.c.) è richiesto dallo stesso giudice quando, in caso di connessioneConnessione (competenza per)Legame oggettivo o soggettivo fra più cause che ne giustifica la trattazione unitaria davanti allo stesso giudice. Disciplinata dagli artt. 31-40 c.p.c.Leggi il lemma completo → tra cause pendenti davanti a giudici diversi, occorre individuare il giudice competente per la riunione.

L’istanzaIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo → di regolamento si propone con ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte provvede in camera di consiglio con ordinanza, designando il giudice competente e disponendo la riassunzioneRiassunzioneAtto processuale con cui una parte richiede la prosecuzione del giudizio dopo interruzione, sospensione, cancellazione dal ruolo o declaratoria di incompetenza. Disciplinata dagli artt. 50, 302, 303, 305, 307 e 392 c.p.c. Il termine perentorio conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda.Leggi il lemma completo → della causa entro il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → fissato.

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