La continenzaConnessione (competenza per)Legame oggettivo o soggettivo fra più cause che ne giustifica la trattazione unitaria davanti allo stesso giudice. Disciplinata dagli artt. 31-40 c.p.c.Leggi il lemma completo → è l’istituto processuale che ricorre quando tra due cause pendenti davanti a giudici diversi sussiste un rapporto di inclusione: l’oggetto di una causa è interamente compreso nell’oggetto dell’altra, più ampia (art. 39, comma 2, c.p.c.).
La continenza si differenzia dalla litispendenzaLitispendenzaContemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi (art. 39 c.p.c.): presupposti, continenza e regime processuale.Leggi il lemma completo →, che presuppone l’identità totale di soggetti, oggetto e titolo tra le due cause (art. 39, comma 1, c.p.c.). Nella continenza, una delle cause ha un oggetto più esteso che ricomprende quello della causa minore.
Quando il giudice rileva la continenza, la causa deve essere riunita davanti al giudice preventivamente adito (ossia il giudice davanti al quale è stata propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → per prima la domanda più ampia), a condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → che sia competente anche per la causa minore. In caso contrario, la causa è riunita davanti al giudice della causa contenente.
La dichiarazione di continenza è impugnabile con il regolamento necessario di competenzaRegolamento di competenzaStrumento con cui la Cassazione risolve questioni di competenza del giudice, in forma necessaria, facoltativa o d'ufficio (artt. 42-50 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 42 c.p.c.). L’istituto mira a evitare il rischio di giudicati contraddittori e a garantire l’economia processuale.
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