Il regolamento preventivo di giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → è lo strumento processuale mediante il quale ciascuna parte può chiedere alla Corte di Cassazione di stabilire, prima della decisione di merito, se la controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o di un giudice speciale (artt. 41, 367 c.p.c.).

La richiesta può essere propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → da qualsiasi parte finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado (art. 41 c.p.c.). La proposizione del regolamento determina la sospensione del processo di merito, salvo che il giudice ritenga l’istanzaIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo → manifestamente inammissibile o la questione di giurisdizione manifestamente infondata (art. 367 c.p.c.).

La Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni Unite con ordinanza, indicando il giudice fornito di giurisdizione. La decisione è vincolante e il processo deve essere riassunto entro il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → fissato dalla Corte.

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammesso nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e tributari quando il giudice adito abbia già emesso sentenza, anche non definitiva, che abbia statuito sulla giurisdizione.

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