Mora del creditore

Apr 17, 2026

La mora del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (mora credendi o mora accipiendi) è la situazione giuridica che si verifica quando il creditore, senza legittimo motivo, rifiuta di ricevere la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → offerta dal debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → o non compie gli atti di cooperazione necessari affinché il debitore possa adempiere (artt. 1206-1217 c.c.).

Perché si verifichi la mora del creditoreMora del debitoreSituazione giuridica di ritardo imputabile nell'adempimento dell'obbligazione, che produce l'obbligo di risarcire il danno da ritardo e il trasferimento del rischio per impossibilità sopravvenuta. Può operare ex persona o ex re (artt. 1219-1222 c.c.).Leggi il lemma completo →, il debitore deve effettuare un’offerta della prestazione nelle forme previste dalla legge: offerta reale per i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili (art. 1209 c.c.) e offerta per intimazione per le obbligazioni di fare (art. 1216 c.c.). L’offerta deve essere seria, completa, tempestiva e fatta alla personaAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo → del creditore.

Gli effetti della mora del creditore sono: il passaggio del rischio dell’impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → della prestazione a carico del creditore (art. 1207 c.c.); la cessazione della decorrenza degli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo →; il diritto del debitore al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese per la custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → e la conservazione della cosa dovuta.

Il debitore può liberarsi dall’obbligazione mediante il depositoDeposito (contratto)Contratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → della cosa dovuta (art. 1210 c.c.), che produce effetto liberatorio dal giorno del depositoDepositoContratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con obbligo di custodirla e restituirla, presumibilmente gratuito (artt. 1766-1797 c.c.).Leggi il lemma completo → se non viene ritirato dal deponente.

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