Il deposito è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.).
Il deposito è un contratto reale (si perfeziona con la consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → della cosa) e si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze risulti diversamente (art. 1767 c.c.).
Il depositario deve usare nella custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → la diligenza del buon padre di famigliaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1768 c.c.) e non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante (artt. 1770-1771 c.c.).
Si distingue il deposito regolare (il depositario deve restituire la stessa cosa ricevuta) dal deposito irregolare (art. 1782 c.c.), avente ad oggetto denaro o cose fungibili, nel quale il depositario ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire il tantundem. Il deposito in albergo (artt. 1783-1786 c.c.) e il deposito nei magazzini generaliDeposito (contratto)Contratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → (artt. 1787-1797 c.c.) sono sottoposti a discipline speciali.
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