Ficta confessio

Apr 17, 2026

Ficta confessioInterrogatorioMezzo istruttorio consistente nell'interrogazione della parte. Distinto in formale (artt. 230-232 c.p.c., per provocare confessione) e libero (art. 117 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (lett. “confessione fittizia”) è l’effetto processuale della mancata comparizione o del rifiuto di rispondere della parte sottoposta a interrogatorio formaleConfessioneDichiarazione con cui una parte ammette la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Disciplinata dagli artt. 2730-2735 c.c. e 228-232 c.p.c.Leggi il lemma completo →: il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio (art. 232 c.p.c.).

La ficta confessio non opera automaticamente: il giudice valuta liberamenteAd libitumLocuzione latina ("a piacere") che indica una facoltà rimessa alla libera scelta del titolare, senza vincoli di forma, termine o modalità.Leggi il lemma completo → il comportamento della parte, potendo ritenerlo come ammissione dei fatti solo alla luce del complessivo quadro probatorio. La contumaciaContumaciaSituazione processuale della parte regolarmente citata che non si costituisce in giudizio. Il processo prosegue in sua assenza (art. 290 c.p.c.).Leggi il lemma completo → della parte non equivale di per sé a ficta confessio, ma può essere valutata come argomento di provaArgomenti di provaElementi probatori di valore inferiore alla prova vera e propria, idonei a corroborare il convincimento del giudice solo in concorso con altri elementi (art. 116, comma 2, c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 116, comma 2, c.p.c.).

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