Chiamata in causa del terzo è l’istituto processuale mediante il quale una delle parti originarie (o il giudice d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →) estende il contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo → a un soggetto inizialmente estraneo al giudizio, affinché la sentenza sia pronunciata anche nei suoi confronti.
Il codice di procedura civile distingue tra: chiamata su istanza di parteIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 106 c.p.c.), quando una parte ritiene la causa comune al terzo o intende far valere nei suoi confronti una domanda di garanzia o connessa; e chiamata d’ufficio (art. 107 c.p.c.), quando il giudice ordina l’intervento del terzo cui ritiene la causa comune.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e risposta e chiedere al giudice lo spostamento della prima udienzaUdienzaMomento processuale in cui le parti, i difensori e il giudice si riuniscono per il compimento delle attività previste dal codice di procedura civile, quali la trattazione, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.Leggi il lemma completo → (art. 269 c.p.c.). L’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → può chiamare il terzo solo se l’esigenza sorge dalle difese del convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo →, e comunque previa autorizzazione del giudice. La chiamata in garanziaEvictioTermine latino che designa l'evizione, ossia la perdita totale o parziale del diritto acquistato a causa dell'accertamento di un diritto prevalente del terzo, con obbligo di garanzia del venditore (artt. 1483-1489 c.c.).Leggi il lemma completo → (propria o impropria) è la fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → più frequente nella pratica.
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