Contumacia designa la situazione processuale della parte regolarmente citata che non si costituisce in giudizio o non compare all’udienzaUdienzaMomento processuale in cui le parti, i difensori e il giudice si riuniscono per il compimento delle attività previste dal codice di procedura civile, quali la trattazione, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.Leggi il lemma completo →, pur avendo avuto conoscenza legale del processo.
Nel processo civile, la contumacia del convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → comporta che il giudizio prosegue in sua assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 290 c.p.c.), con effetti specifici: le successive comunicazioni e notificazioni sono fatte presso la cancelleria (art. 292 c.p.c.); la mancata contestazione dei fatti può avere effetti probatori; il contumace può costituirsi tardivamente in ogni momento del giudizio, accettando il processo nello stato in cui si trova (art. 293 c.p.c.). La contumacia dell’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → può condurre alla cancellazione della causa dal ruolo. Nel processo penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’istituto è stato riformato dalla l. n. 67/2014, che ha sostituito il giudizio contumaciale con il processo in assenza (art. 420-bis c.p.p.).
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