Contumacia designa la situazione processuale della parte regolarmente citata che non si costituisce in giudizio o non compare all’udienza, pur avendo avuto conoscenza legale del processo.
Nel processo civile, la contumacia del convenuto comporta che il giudizio prosegue in sua assenza (art. 290 c.p.c.), con effetti specifici: le successive comunicazioni e notificazioni sono fatte presso la cancelleria (art. 292 c.p.c.); la mancata contestazione dei fatti può avere effetti probatori; il contumace può costituirsi tardivamente in ogni momento del giudizio, accettando il processo nello stato in cui si trova (art. 293 c.p.c.). La contumacia dell’attore può condurre alla cancellazione della causa dal ruolo. Nel processo penale, l’istituto è stato riformato dalla l. n. 67/2014, che ha sostituito il giudizio contumaciale con il processo in assenza (art. 420-bis c.p.p.).