Mora del debitoreInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → (mora debendi) è il ritardo giuridicamente qualificato nell’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di un’obbligazione esigibile, dal quale derivano specifiche conseguenze sfavorevoli per il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →. La mora è disciplinata dagli artt. 1219-1222 c.c.
La costituzione in moraMora del debitoreSituazione giuridica di ritardo imputabile nell'adempimento dell'obbligazione, che produce l'obbligo di risarcire il danno da ritardo e il trasferimento del rischio per impossibilità sopravvenuta. Può operare ex persona o ex re (artt. 1219-1222 c.c.).Leggi il lemma completo → avviene, di regola, mediante intimazione o richiesta scritta di adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → (mora ex persona, art. 1219, comma 1, c.c.). Opera automaticamente (mora ex re, art. 1219, comma 2, c.c.) quando: il debito deriva da fatto illecitoResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo →; il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; è scaduto il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → e la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → doveva essere eseguita al domicilio del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →.
Effetti della mora sono: l’obbligo di risarcire i danni derivanti dal ritardo (art. 1218 c.c.); il passaggio del rischio dell’impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → fortuita della prestazione, da cui il debitore in mora è liberato solo provando che la cosa sarebbe perita ugualmente presso il creditore (perpetuatio obligationis, art. 1221 c.c.); la decorrenza degli interessi moratoriInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → sulle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
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