Probatio semiplena (lett. “provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → dimezzata” o “semipiena”) indica un elemento probatorio che, da solo, non è sufficiente a fondare il convincimento del giudice, ma può concorrere con altre prove a formare la decisione.
Costituiscono probationes semiplenae: la testimonianzaTestimonianzaMezzo di prova consistente nella narrazione, resa da un terzo in giudizio, di fatti direttamente percepiti (artt. 244-257 c.p.c.): capacità, limiti ex art. 2721 c.c., valutazione e testimonianza scritta.Leggi il lemma completo → de relatoDe relatoConoscenza acquisita per riferimento di altri. La testimonianza de relato ha efficacia probatoria attenuata rispetto a quella de visu.Leggi il lemma completo →, gli indizi non gravi, precisi e concordanti, la confessione stragiudizialeConfessioneDichiarazione con cui una parte ammette la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Disciplinata dagli artt. 2730-2735 c.c. e 228-232 c.p.c.Leggi il lemma completo → resa a un terzo, il giuramento suppletorioGiuramentoMezzo di prova legale nel processo civile (artt. 2736-2739 c.c., 233-243 c.p.c.). Decisorio quando deferito dalla parte all'altra; suppletorio (art. 241 c.p.c.) quando deferito d'ufficio dal giudice.Leggi il lemma completo → (art. 2736, n. 2, c.c.) che il giudice deferisce per integrare una prova incompleta. La probatio semiplena si contrappone alla prova piena (probatio plena), che basta da sola a determinare il convincimento. Il giudice può fondare la decisione su prove semipiena se convergenti e corroborate da altri elementi.
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