Misure di sicurezza

Apr 17, 2026

Misure di sicurezza sono i provvedimenti previsti dagli artt. 199-240 c.p. applicabili a soggetti che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato (o quasi-reato) e siano ritenuti socialmente pericolosi. Hanno finalità di prevenzione speciale e risocializzazione, e si fondano sulla pericolosità sociale del soggetto anziché sulla colpevolezza.

Le misure di sicurezza si distinguono in personali e patrimoniali. Le misure personali detentive comprendono: l’assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro; il ricovero in una casa di cura e custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo →; il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (oggi REMS – Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Le misure personali non detentive comprendono: la libertà vigilata, il divieto di soggiorno e l’espulsione dello straniero. La confiscaConfiscaMisura ablativa che comporta l'acquisizione da parte dello Stato di beni connessi alla commissione di un reato. Può essere obbligatoria, facoltativa o per equivalente (art. 240 c.p.).Leggi il lemma completo → è la principale misura patrimoniale.

Le misure di sicurezza si applicano in base alla legge vigente al tempo della loro applicazione (art. 200 c.p.) e la loro durata è indeterminata nel minimo fissato dalla legge, con riesame periodico della pericolosità. La Corte costituzionale (sent. 253/2003) ha dichiarato l’illegittimità del ricovero obbligatorio in OPG come unica misura per il prosciolto per vizio totale di menteInfermità di menteCondizione psichica patologica che priva il soggetto della capacità di intendere e volere. Rilevante per interdizione (art. 414 c.c.), inabilitazione (art. 415 c.c.) e imputabilità penale.Leggi il lemma completo →, aprendo la via alle misure alternative.

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