Infermità di mente

Apr 14, 2026

Definizione

L’infermità di mente è una condizione psichica patologica, abituale o transitoria, che priva il soggetto della capacità di intendere e di volere, assumendo rilievo in molteplici ambiti dell’ordinamento: civile, penale, familiare e processuale. La nozione giuridica non coincide con quella medico-psichiatrica e richiede sempre un accertamento finalizzato alla verifica in concreto degli effetti della patologia sulla capacità del soggetto.

Infermità abituale e interdizione

L’art. 414 c.c., come riformato dalla L. 6/2004, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. L’abitualità non richiede la continuità ma la persistenza della condizione, potendo coesistere con intervalli di lucidità (lucidi intervalli).

Inabilitazione

L’art. 415 c.c. prevede l’inabilitazione del maggiore di età infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da dar luogo all’interdizione, nonché di coloro che per prodigalità o abuso di bevande alcoliche o stupefacenti espongono sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici. Oggi, con l’introduzione dell’amministrazione di sostegno (artt. 404 ss. c.c.), interdizione e inabilitazione sono misure residuali, da adottarsi solo quando non sia sufficiente una protezione meno invasiva.

Incapacità naturale

Distinta dall’infermità abituale è l’incapacità naturale (art. 428 c.c.), ossia la condizione transitoria in cui un soggetto, pur non essendo interdetto, si trovi per qualsiasi causa, anche temporanea, incapace di intendere o di volere al momento del compimento dell’atto. Gli atti compiuti in tale stato sono annullabili se ne risulti un grave pregiudizio e, per i contratti, se vi sia mala fede dell’altro contraente.

Infermità di mente nel processo penale

In ambito penale, l’art. 88 c.p. esclude l’imputabilità di chi, al momento del fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere; l’art. 89 c.p. prevede una diminuzione di pena in caso di vizio parziale di mente. L’accertamento è sempre affidato al perito e la giurisprudenza (Cass. SU n. 9163/2005) ha chiarito che la nozione di infermità ricomprende anche i disturbi della personalità, purché dotati di consistenza e gravità tali da incidere sulla capacità del soggetto.

Giurisprudenza modenese