Nulla executio sine tituloTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → (lett. “nessuna esecuzione senza titolo”) è il principio per cui l’esecuzione forzata può essere promossa solo in virtù di un titolo esecutivo, che accerti il diritto del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → in modo certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.).

I titoli esecutivi sono tassativamente previsti dalla legge: sentenze, provvedimenti provvisoriamenteAd interimLocuzione latina ("nel frattempo") che designa un provvedimento, un incarico o una nomina conferiti in via provvisoria e temporanea, in attesa della soluzione definitiva.Leggi il lemma completo → esecutivi, lodi arbitrali, atti pubblici, titoli di creditoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo →, verbali di conciliazione. Il principio tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → contro esecuzioni arbitrarie e garantisce che l’aggressione coattiva del patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → sia fondata su un accertamento qualificato del diritto. Il difetto di titolo esecutivo determina la nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’esecuzione, opponibile con l’opposizione ex art. 615 c.p.c.

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