Simultaneus processus (lett. “processo simultaneo”) indica la trattazione congiunta di più cause connesseConnessione (competenza per)Legame oggettivo o soggettivo fra più cause che ne giustifica la trattazione unitaria davanti allo stesso giudice. Disciplinata dagli artt. 31-40 c.p.c.Leggi il lemma completo → nello stesso procedimento, realizzata mediante la riunione dei procedimenti o il cumulo soggettivo od oggettivo di domande.

Il simultaneus processus risponde a esigenze di economia processuale e di coerenza delle decisioni: la trattazione separata di cause connesse potrebbe condurre a pronunce contraddittorie. Gli strumenti processuali sono: il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.), il litisconsorzio facoltativoLitisconsorzioPartecipazione di più parti al medesimo giudizio (artt. 102-103, 331-332 c.p.c.): litisconsorzio necessario, facoltativo, cause inscindibili e scindibili.Leggi il lemma completo → (art. 103 c.p.c.), la riunione di procedimenti (art. 274 c.p.c.), l’intervento di terzi (artt. 105-107 c.p.c.). Il giudice può anche disporre la separazioneSeparazione personaleIstituto che determina l'attenuazione del vincolo coniugale con cessazione degli obblighi di coabitazione e attenuazione di quelli di assistenza, pur mantenendo in vita il matrimonio; può essere giudiziale, consensuale o di fatto.Leggi il lemma completo → delle cause (art. 103, comma 2, c.p.c.) quando la trattazione congiunta ritardi eccessivamente il giudizio.

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