Possesso

Apr 13, 2026

Definizione

Il possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140, comma 1, c.c.). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una situazione di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo →, distinta dalla titolarità del diritto, che l’ordinamento tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → in quanto tale attraverso le azioni possessorie. Gli elementi costitutivi del possesso sono il corpus (relazione materiale con la cosa) e l’animus possidendiUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo → (volontà di esercitare sulla cosa un potere corrispondente a un diritto reale).

Disciplina normativa

La disciplina del possesso è contenuta negli artt. 1140-1170 c.c. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa (art. 1140, comma 2, c.c.). Il possesso si distingue dalla detenzione, nella quale il soggetto ha il potere materiale sulla cosa ma riconosce l’altruità del diritto (c.d. animus detinendi). La detenzione qualificata, esercitata nel proprio interesse, consente tuttavia l’esercizio dell’azione di manutenzioneAzione di manutenzioneAzione possessoria a tutela del possessore che subisca molestie o turbative nel godimento del bene posseduto da oltre un anno (art. 1170 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1168, comma 2, c.c.).

Acquisto e perdita del possesso

Il possesso si acquista con l’apprensione materiale della cosa accompagnata dall’animus possidendiAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo →. L’acquisto può avvenire a titolo originario (occupazioneOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo →, spossessamento) o a titolo derivativo (consegna o traditioTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo →). Il possesso si perde quando viene meno il corpus o l’animus. L’art. 1141 c.c. stabilisce la presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → di possesso in capo a chi esercita il potere di fatto sulla cosa: si presume che chi detiene possieda, salvo che si provi che il potere è iniziato come detenzione.

Accessione e successione nel possesso

Il successore a titolo universale continua il possesso del defuntoMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → con i medesimi caratteri (art. 1146, comma 1, c.c.). Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti, in particolare ai fini dell’usucapionePossessio ad usucapionemPossesso idoneo all'usucapione: continuo, pacifico, pubblico e non equivoco, protratto per il tempo previsto dalla legge.Leggi il lemma completo → (art. 1146, comma 2, c.c.). L’accessione del possessoAccessioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà ex artt. 934 ss. c.c.: accessione di immobile a immobile, di mobile a immobile, accessione invertita ex art. 938 c.c. e accessione del possesso ex art. 1146 c.c.Leggi il lemma completo → opera solo se vi sia un valido titolo di acquisto e la consegna o tradizione del bene.

Effetti del possesso

Il possesso produce rilevanti effetti giuridici. In primo luogo, il possesso continuato per il tempo stabilito dalla legge conduce all’usucapione: venti anni per i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili (art. 1158 c.c.), dieci anni per i beni mobili in presenza di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → e titolo idoneo (art. 1161 c.c.). In secondo luogo, il possessore di buona fede fa propri i frutti percepiti fino al giorno della domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (art. 1148 c.c.). Infine, il possessore di buona fede di beni mobili ne acquista immediatamente la proprietà in virtù della regola “possesso vale titoloA non dominoLocuzione latina ("da chi non è proprietario") che designa l'acquisto della proprietà da parte di chi riceve il bene in buona fede da un soggetto non legittimato a trasferirlo (art. 1153 c.c.).Leggi il lemma completo →” (art. 1153 c.c.).

Azioni possessorie

Le azioni possessorie sono l’azione di reintegrazioneSpoglioAtto con cui taluno, clandestinamente o contro la volontà del possessore, priva quest'ultimo del possesso di un bene, che legittima l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).Leggi il lemma completo → (o di spoglio) e l’azione di manutenzione. L’azione di reintegrazioneAzione di reintegrazioneAzione possessoria (o di spoglio) a tutela del possessore o detentore qualificato spogliato violentemente o clandestinamente del possesso (art. 1168 c.c.).Leggi il lemma completo → è concessa a chi è stato violentemente o occultamente spogliato del possesso e deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio o dalla sua scoperta (art. 1168 c.c.). L’azione di manutenzione tutela il possessore ultrannale di un immobile, di un diritto reale su immobile o di un’universalità di mobili contro le molestie e le turbative (art. 1170 c.c.).

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