AzioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → reale con cui il proprietario chiede l’accertamento negativo dell’inesistenza di diritti reali di godimento — segnatamente servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo →, usufrutti o altri pesi — che un terzo pretenda di esercitare sul fondo.

L’art. 949 c.c. consente al proprietario di agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →, quando ha motivo di temerne pregiudizio. L’azione ha natura dichiarativa e petitoria: mira ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo e, accessoriamente, la cessazione delle molestie e la condanna al risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Si distingue dall’actio confessoriaActio confessoriaAzione reale con cui il titolare di una servitù prediale fa accertare l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio (art. 1079 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1079 c.c.), con la quale è invece il titolare della servitù a far accertare l’esistenza del proprio diritto, e dall’azione di rivendicaActio petitoriaCategoria delle azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, comprendente la rivendica (art. 948 c.c.), la negatoria (art. 949 c.c.) e il regolamento di confini (art. 950 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 948 c.c.), che presuppone la perdita del possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo →. L’actio negatoria è imprescrittibile finché dura la proprietà, ma il diritto reale contestato può consolidarsi per usucapionePossessio ad usucapionemPossesso idoneo all'usucapione: continuo, pacifico, pubblico e non equivoco, protratto per il tempo previsto dalla legge.Leggi il lemma completo →.

Il convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → che opponga l’esistenza della servitù ha l’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → di provarne il titolo costitutivo (contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →, destinazione del padre di famiglia o usucapione ventennaleUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo → ex art. 1158 c.c.).

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