Actio confessoria

Apr 16, 2026

AzioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → reale con cui il titolare di una servitù predialeServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → chiede l’accertamento dell’esistenza del proprio diritto e la cessazione degli impedimenti frapposti al suo esercizio (art. 1079 c.c.).

Specularmente all’actio negatoria servitutisActio negatoria servitutisAzione reale con cui il proprietario chiede l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali di godimento (servitù, usufrutto) vantati da terzi sul proprio fondo (art. 949 c.c.).Leggi il lemma completo → — con la quale il proprietario del fondo servente nega l’esistenza del peso — l’actio confessoria mira ad ottenere una pronuncia positiva di accertamento del diritto di servitù, unitamente alla condanna alla rimessione in pristinoRestitutio in pristinumRipristino dello stato di fatto anteriore: obbligo di riportare la cosa o la situazione alle condizioni preesistenti.Leggi il lemma completo → e al risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.

L’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → ha l’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → di provare il titolo costitutivo della servitù (contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →, sentenza, destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. o usucapione ventennaleUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo → ex art. 1158 c.c.). L’azione è esperibile anche per la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’usufruttoUsufruttoDiritto reale di godimento che attribuisce al titolare il diritto di godere della cosa altrui traendone ogni utilità, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Disciplinato dagli artt. 978-1020 del codice civile.Leggi il lemma completo →, dell’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → e dell’abitazione (art. 1079 c.c., richiamato dagli art. 1012 e art. 1026 c.c.).

L’azione è imprescrittibile finché sussiste il diritto reale azionato, salva l’estinzione della servitù per prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → ventennale per non uso (art. 1073 c.c.).

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