Restitutio in pristinum (lett. “ripristino nello stato precedente”) indica l’obbligo di riportare una cosa o una situazione di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → alle condizioni in cui si trovava prima dell’intervento che ne ha alterato lo stato.
L’istituto opera in materia edilizia (demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi), nel diritto ambientale (bonifica e ripristino ambientale), nelle servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → (rimessa in pristino a carico di chi ha violato i limiti del diritto), nel possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → (reintegrazione del possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → spogliato, art. 1168 c.c.). La restitutio in pristinum è rimedio specifico, distinto dal risarcimento per equivalente: mira al ripristino materiale della situazione originaria. Il giudice la dispone quando sia materialmente possibile e non eccessivamente onerosa.
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