Actio petitoria

Apr 16, 2026

Categoria generale delle azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, dette petitorie in contrapposizione alle azioni possessorie (artt. 1168-1170 c.c.), che proteggono il mero fatto del possesso.

Le principali azioni petitorie del codice civile sono:

  • l’azione di rivendica (art. 948 c.c.): il proprietario che ha perduto il possesso chiede l’accertamento del proprio diritto e la restituzione della cosa;
  • l’actio negatoria servitutis (art. 949 c.c.): il proprietario nega l’esistenza di diritti reali di godimento pretesi da terzi;
  • l’azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.) e l’azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.).

Le azioni petitorie sono imprescrittibili, salvi gli effetti dell’usucapione, e presuppongono la titolarità del diritto reale. L’art. 705 c.p.c. stabilisce il divieto di cumulo del petitorio con il possessorio: il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio fino a quando il primo non sia definito e la decisione eseguita.

L’onere probatorio nelle azioni petitorie è particolarmente gravoso nella rivendica (probatio diabolica), poiché l’attore deve dimostrare il proprio titolo originario di acquisto o una catena ininterrotta di titoli derivativi.