Venire contra factum proprium è il principio secondo cui nessuno può contraddire con un comportamento successivo quanto manifestato con un comportamento precedente, quando il mutamento di condotta leda l’affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → legittimamente riposto dalla controparte.
Il divieto trova fondamento nel principio di buona fede oggettivaBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → (artt. 1175 e 1375 c.c.) e nel più generale divieto di abuso del dirittoAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo →. Chi, con la propria condotta, ha ingenerato nella controparte un ragionevole affidamento, non può poi assumere un comportamento contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo → che frustrerebbe le aspettative create.
La giurisprudenza applica il principio in molteplici ambiti: nel diritto contrattuale (per paralizzare l’esercizio di diritti in contrasto con precedenti dichiarazioni), nel diritto societario, nel diritto del lavoro e nel diritto processuale. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il divieto di venire contra factum proprium costituisce una regola di sistema desumibile dal dovere di correttezza e buona fede.
Powered by Gestiolex