Fideiussione è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →, garantendo l’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). È la principale formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di garanzia personale disciplinata dal codice civile.
Caratteristiche essenziali sono: l’accessorietà (la fideiussione è valida solo se è valida l’obbligazione principale, art. 1939 c.c.); la solidarietàSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → (il fideiussore è obbligato in solido con il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → principale, salvo beneficio di escussioneEscussioneAtto di aggressione del patrimonio del debitore da parte del creditore; in via sussidiaria, diritto del garante di pretendere la preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis). Anche assunzione della deposizione del teste nel processo civile (artt. 244-257-bis c.p.c.).Leggi il lemma completo →, art. 1944 c.c.); il diritto di regresso (il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti del creditore, art. 1949 c.c.).
La fideiussione omnibusFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo →, frequente nella prassi bancaria, garantisce tutti i crediti presenti e futuri del creditore verso il debitore, ma deve indicare l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). La Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 41994/2021) ha dichiarato la nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla BancaBancaImpresa che esercita in via professionale, congiuntamente, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (art. 10 TUB - d.lgs. 385/1993). L'attività bancaria è riservata ai soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in apposito albo.Leggi il lemma completo → d’Italia.
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