Ipoteca è il diritto reale di garanzia che attribuisce al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → il potere di espropriare i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazioneAblazionePrivazione autoritativa della proprietà o di altro diritto reale a favore della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale. Sinonimo di espropriazione.Leggi il lemma completo → (art. 2808 c.c.). Può avere ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato.
L’ipoteca può essere legale (art. 2817 c.c.), giudiziale (art. 2818 c.c.) o volontaria (artt. 2820-2826 c.c.). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, comma 2, c.c.), che ha efficacia costitutiva e determina il grado dell’ipoteca. L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni e deve essere rinnovata prima della scadenza (art. 2847 c.c.).
Principi fondamentali sono: la specialità (l’ipoteca deve essere iscritta su beni determinati per un credito determinato, art. 2809 c.c.); l’indivisibilità (sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, art. 2809 c.c.); il diritto di seguito (il creditore ipotecarioIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo → può espropriare il bene anche se la proprietà è passata a terzi). L’ipoteca si estingue per le cause indicate dall’art. 2878 c.c., tra cui la cancellazione e la prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → del credito garantito.
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