Garanzia autonoma

Apr 17, 2026

Garanzia autonoma (o garanzia a prima richiesta, Garantievertrag) è la garanzia personaleFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → con cui un soggetto (generalmente una bancaBancaImpresa che esercita in via professionale, congiuntamente, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (art. 10 TUB - d.lgs. 385/1993). L'attività bancaria è riservata ai soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in apposito albo.Leggi il lemma completo →) si obbliga a pagare al beneficiarioAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo →, a semplice richiesta e senza eccezioni, una determinata somma di denaro, indipendentemente dalla validità e dall’efficacia del rapporto obbligatorio sottostante.

Si distingue dalla fideiussioneFideiussioneGaranzia personale con cui un terzo (fideiussore) si obbliga verso il creditore garantendo l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (artt. 1936-1957 c.c.).Leggi il lemma completo → per l’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → del carattere di accessorietà: il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto principale tra creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → e debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → garantito. L’autonomia si manifesta nella clausola “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, che impone il pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → immediato e automatico.

La garanzia autonoma non è espressamente disciplinata dal codice civile ma è un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → atipico, riconosciuto dalla giurisprudenza come meritevole di tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1322, comma 2, c.c.). L’unico limite all’obbligo di pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → è l’exceptio doliEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo →: il garante può rifiutare il pagamento solo in caso di escussioneEscussioneAtto di aggressione del patrimonio del debitore da parte del creditore; in via sussidiaria, diritto del garante di pretendere la preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis). Anche assunzione della deposizione del teste nel processo civile (artt. 244-257-bis c.p.c.).Leggi il lemma completo → fraudolenta o abusiva della garanzia, ossia quando il beneficiario invochi la garanzia pur sapendo con certezza che il debito non esiste o è stato estinto.

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