Azione di manutenzione è l’azione possessoria prevista dall’art. 1170 c.c. a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → del possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → che sia stato molestato nel possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili, purché il possesso duri da oltre un anno, sia stato conseguito senza violenzaVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → o clandestinità, e non sia decorso un anno dalla turbativa.
L’azione tutela contro le molestie e le turbative, sia di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → (atti materiali che ostacolano il godimento) sia di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → (atti giuridici che contestano il possesso, come una diffida o una citazioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo →). Il possessore non deve provare il titolo di proprietà ma solo il possesso ultrannale e la turbativa subita.
L’azione di manutenzione si distingue dall’azione di reintegrazioneSpoglioAtto con cui taluno, clandestinamente o contro la volontà del possessore, priva quest'ultimo del possesso di un bene, che legittima l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1168 c.c.), che tutela contro lo spoglio violento o clandestino e non richiede il possesso ultrannale. Entrambe sono azioni cautelari e sommarie, proposte con ricorso al tribunale competente per territorio. La tutela possessoria è autonoma da quella petitoria: il giudice del possesso non può indagare sul diritto di proprietà (divieto del cumulo petitorio-possessorio, art. 705 c.p.c.).
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