Azione di reintegrazioneSpoglioAtto con cui taluno, clandestinamente o contro la volontà del possessore, priva quest'ultimo del possesso di un bene, che legittima l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).Leggi il lemma completo → (o azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di spoglio) è l’azione possessoria prevista dall’art. 1168 c.c. a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → di chi sia stato violentemente od occultamente spogliato del possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → di una cosa mobile o immobile. L’azione è concessa anche al detentore qualificato, escluso chi detiene per ragioni di servizio o di ospitalità.
Presupposti dell’azione sono: il possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → o la detenzione qualificata; lo spoglio, totale o parziale, violento o clandestino; la proposizione del ricorso entro un anno dallo spoglio (o dalla sua scoperta in caso di spoglio clandestino). Non è richiesto il possesso ultrannuale, a differenza dell’azione di manutenzioneAzione di manutenzioneAzione possessoria a tutela del possessore che subisca molestie o turbative nel godimento del bene posseduto da oltre un anno (art. 1170 c.p.c.).Leggi il lemma completo →.
L’azione si propone con ricorso al tribunale del luogo ove è avvenuto lo spoglio. Il giudice, assunte sommarie informazioni, può emettere un provvedimento di reintegrazione inaudita altera parte con decreto, confermandolo, modificandolo o revocandolo dopo il contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo →. Il reintegrato nel possesso può essere successivamente convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → in via petitoria dal proprietario, ma la tutela possessoria precede quella del diritto.
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