Denunzia di nuova opera è l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → del proprietario, del titolare di altro diritto reale o del possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → che ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, possa derivare dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → alla cosa che formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → oggetto del suo diritto o del suo possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1171 c.c.).

Presupposti sono: l’esistenza di un’opera nuova (costruzione, scavo, demolizione) iniziata da meno di un anno e non ancora terminata; il fondato timore che l’opera possa recare danno al ricorrenteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →. L’azione non è esperibile se l’opera è già compiuta.

Il giudice, assunte sommarie informazioni, può vietare la continuazione dell’opera o autorizzarla con le cautele del caso, disponendo eventualmente una cauzioneCauzioneGaranzia di natura reale o personale prestata per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, il rispetto di un obbligo legale o l'esecuzione di un provvedimento. Può consistere in deposito di denaro, titoli, pegno, ipoteca o fideiussione bancaria/assicurativa.Leggi il lemma completo →. Il provvedimento ha natura cautelare e urgente e non pregiudica il merito. La denunzia di nuova opera si distingue dalla denunzia di danno temutoDenunzia di danno temutoAzione cautelare del proprietario o possessore che tema un danno grave e prossimo derivante da un edificio, albero o altra cosa già esistente (art. 1172 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1172 c.c.), che riguarda il pericolo di danno derivante non da un’opera in corso, ma da una cosa o da un edificio già esistente.

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