Genus numquam perit

Apr 17, 2026

Genus numquam perit (lett. “il genere non perisce mai”) è il principio secondo cui, nelle obbligazioni aventi ad oggetto cose determinate solo nel genere, il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → non può invocare l’impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → finché esistano nel commercio cose dello stesso genere.

Il principio si fonda sulla natura fungibile delle cose generiche: se il debitore deve consegnare una quantità di grano, la distruzione del proprio raccolto non lo libera, poiché può procurarsi grano altrove. L’obbligazione generica si individua con la specificazioneAccessioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà ex artt. 934 ss. c.c.: accessione di immobile a immobile, di mobile a immobile, accessione invertita ex art. 938 c.c. e accessione del possesso ex art. 1146 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1378 c.c.), dopo la quale diviene obbligazione specifica e il principio cessa di operare. Il brocardo trova un temperamento nel caso di genere limitato (genus limitatum), ove il perimento di tutte le cose del genere determinato libera il debitore.

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