Definizione
La comunione, disciplinata dagli artt. 1100-1116 c.c., è la situazione giuridica che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone (comproprietari o comunisti). Essa attribuisce a ciascun partecipante una quota ideale sull’intero bene, che si presume di pari valore salvo che dal titolo o dalle circostanze non risulti diversamente (art. 1101 c.c.).
La comunione costituisce la disciplina generale dei diritti reali appartenenti pro indiviso a una pluralità di soggetti. Si distingue dalla societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → (in cui i conferimenti sono destinati all’esercizio in comune di un’attività economica) e dalla contitolarità di diritti di credito, alla quale si applicano le norme sulle obbligazioni divisibili e indivisibili (artt. 1314 ss. c.c.).
Natura giuridica e tipologie
La comunione si distingue in: comunione volontaria (quando deriva da contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → o atto unilaterale), comunione incidentale (quando si costituisce indipendentemente dalla volontà dei partecipanti, ad es. successione mortis causaSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo →), comunione forzosa (imposta dalla legge, ad es. il muro comune ex artt. 874-876 c.c.).
Si distingue ulteriormente tra comunione ordinaria (artt. 1100-1116 c.c.) e comunioni speciali, dotate di disciplina propria: comunione legale tra coniugi (artt. 177-197 c.c.), condominioCondominioForma speciale di comunione forzosa sulle parti comuni di un edificio, caratterizzata dall'inscindibile legame tra proprietà esclusiva e comproprietà delle parti comuni (artt. 1117-1139 c.c.).Leggi il lemma completo → negli edifici (artt. 1117-1139 c.c.), comunione ereditaria (artt. 713-768 c.c.), comunione del muro e delle siepi (artt. 874-883 c.c.).
Diritti e obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante ha il diritto di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.). Ha facoltà di disporre liberamenteAd libitumLocuzione latina ("a piacere") che indica una facoltà rimessa alla libera scelta del titolare, senza vincoli di forma, termine o modalità.Leggi il lemma completo → della propria quota e di cederla, salvo il diritto di prelazionePrelazioneDiritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nella conclusione di un contratto. Si distingue tra prelazione legale (con efficacia reale e diritto di retratto) e prelazione volontaria (efficacia obbligatoria, tutela limitata al risarcimento del danno).Leggi il lemma completo → degli altri comproprietari nella comunione ereditaria (art. 732 c.c.).
Quanto alle spese di conservazione e amministrazione, ciascun partecipante deve contribuire in proporzione alla propria quota (art. 1104 c.c.). Le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo della cosa richiedono la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore della cosa (art. 1108 c.c.); le innovazioni che pregiudicano il godimento di taluno dei comproprietari o che importano una spesa eccessiva richiedono il consenso unanime.
Amministrazione della comunione
L’amministrazione della comunione spetta a tutti i partecipanti, salvo che essi nominino un amministratore o stabiliscano un regolamento per l’amministrazione (art. 1105 c.c.). Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza calcolata in base al valore delle quote; per gli atti di straordinaria amministrazione (locazioniLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → ultra novennali, ipotecheIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo →, alienazioni) si richiede la maggioranza qualificata di cui all’art. 1108 c.c. o il consenso unanime.
Ciascun partecipante ha diritto di chiedere al giudice i provvedimenti necessari per la conservazione della cosa o per l’amministrazione, in caso di inerzia o di mancato accordo della maggioranza (art. 1105, comma 4, c.c.).
Scioglimento della comunione e divisione
La comunione cessa, oltre che per cause di estinzione del diritto reale, principalmente per divisione, che ciascun partecipante può sempre chiedere (art. 1111 c.c.). La domanda di divisione non è soggetta a prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2946 c.c. in combinato con la disponibilità del diritto), salvo che si convenga di rimanere in comunione per un tempo determinato non superiore a dieci anni (art. 1111, comma 2, c.c.).
La divisione si effettua mediante distribuzione in natura delle quote, ove possibile senza pregiudizio delle ragioni di ciascuno; in caso contrario, mediante venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → all’incanto della cosa comune e ripartizione del ricavato (art. 720, art. 1112 c.c.). Le norme sulla divisione ereditaria (artt. 713-768 c.c.) si applicano in quanto compatibili anche alle altre comunioni (art. 1116 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Comunione — Comodato stipulato da alcuni comproprietari senza il consenso della maggioranza: inopponibilità alla comunione
- Comunione — Indennità di occupazione esclusiva del bene comune: necessità di preventiva richiesta di uso congiunto
- Comunione ereditaria — Indennità per godimento esclusivo del bene comune
- Divisione immobile tra ex conviventi — Assegnazione casa familiare e decurtazione del conguaglio
- Collazione — Strumentalità rispetto alla divisione e necessità dell’esistenza di un relictum
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