Pro quota

Apr 20, 2026

Definizione

Espressione latina che significa «in proporzione alla quota». Indica il principio per cui, nelle obbligazioni con pluralità di debitori o creditori, ciascun soggetto è tenuto o ha diritto soltanto alla propria parte, proporzionalmente alla quota che gli compete nel rapporto obbligatorio o nella comunione.

Disciplina normativa

Il principio informa la disciplina delle obbligazioni divisibili e parziarie. Ai sensi dell’art. 1314 c.c., se più sono i debitori o i creditori di una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → divisibile e l’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → non è solidale, ciascuno dei creditori può domandare il soddisfacimento del credito solo per la sua parte e ciascuno dei debitori è tenuto a pagare il debito solo per la propria quota. Il principio opera altresì nella comunione (artt. 1100 e ss. c.c.): ciascun comunista partecipa ai vantaggi e sopporta i pesi della cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → comune in proporzione alla propria quota (art. 1101 c.c.), e le spese per la conservazione e il godimento della cosa comune sono ripartite pro quota (art. 1104 c.c.).

Caratteri essenziali

  • Il regime pro quota è la regola nelle obbligazioni divisibili con pluralità di soggetti, salvo che la legge o il titolo stabiliscano la solidarietà (art. 1294 c.c.).
  • Nella comunione, i diritti e gli obblighi dei comunisti si misurano in ragione della quota: le quote si presumono uguali in mancanza di diverso titolo (art. 1101, comma 1, c.c.).
  • Il principio pro quota si applica anche in materia ereditaria: i coeredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote (art. 752 c.c.).

Ambito applicativo

Il principio rileva nelle obbligazioni parziarie, nella ripartizione delle spese condominiali (art. 1123 c.c.), nella divisione dei debiti ereditari tra coeredi, nella comunione ordinariaComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → e in tutte le ipotesi di contitolarità di rapporti giuridici patrimoniali. Si contrappone al regime della solidarietà passivaSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → (artt. 1292 e ss. c.c.), in cui ciascun debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → è tenuto per l’intero.

Powered by Gestiolex