Condominio negli edifici è la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → speciale di comunioneComunioneContitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale da parte di più soggetti sullo stesso bene, con quote ideali (artt. 1100-1116 c.c.).Leggi il lemma completo → che si costituisce quando in un edificio coesistono proprietà esclusive dei singoli condòmini (unità immobiliari) e comproprietàComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → necessaria delle parti comuni (art. 1117 c.c.). La riforma del 2012 (L. 220/2012) ha profondamente innovato la disciplina.
Sono parti comuni, salvo diverso titolo: il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri, i tetti, le scale, i portoni d’ingresso, gli impianti centralizzati e tutte le parti dell’edificio necessarie all’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → comune (art. 1117 c.c.). Il diritto sulle parti comuni è proporzionale al valore delle unità immobiliari di ciascun condòmino (millesimiTabelle millesimaliProspetti che esprimono in millesimi il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore dell'edificio, strumento per la ripartizione delle spese e il computo delle maggioranze assembleari (art. 68 disp. att. c.c.).Leggi il lemma completo →). Le parti comuni sono indivisibili e il diritto su di esse non può essere alienato separatamente dalla proprietà esclusiva.
L’assemblea condominialeAssembleaOrgano collegiale, deliberativo e a composizione variabile di un ente associativo o societario, attraverso il quale si forma la volontà comune dei suoi membri (soci, partecipanti, condòmini).Leggi il lemma completo → delibera con maggioranze differenziate in base alla natura delle decisioni (artt. 1136-1137 c.c.). Il condominio è gestito dall’amministratore, obbligatorio quando i condòmini sono più di otto (art. 1129 c.c.), che rappresenta il condominio nei rapporti esterni e nei giudizi. Il regolamento di condominio è obbligatorio quando i condòmini sono più di dieci (art. 1138 c.c.).
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