Delegatus non potest delegare (lett. “il delegato non può delegare”) è il principio secondo cui chi ha ricevuto un potere per delega non può, a sua volta, trasferirlo ad altri senza l’autorizzazione del deleganteDelegazioneOperazione con cui un soggetto (delegante) assegna a un altro (delegato) il compito di effettuare una prestazione a favore di un terzo (delegatario) (artt. 1268-1271 c.c.). Può essere cumulativa o liberatoria, di debito o di pagamento.Leggi il lemma completo →.

Il principio esprime un limite alla sub-delega, fondato sulla natura fiduciaria del rapporto di delega: il delegante ha scelto specificamenteEx professoLocuzione latina ("di proposito") che indica una trattazione approfondita e sistematica di un argomento, ovvero un'attivita svolta con piena competenza e intenzionalità.Leggi il lemma completo → il delegato per le sue qualità personali, e la sostituzione unilaterale violerebbe l’intuitus personae del rapporto. Nel diritto civile, il mandatarioMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → non può farsi sostituire nell’esecuzione del mandato senza l’autorizzazione del mandante, salvo che la facoltà di sostituzione sia stata espressamente prevista (art. 1717 c.c.). Nel diritto amministrativo, il principio limita la sub-delega delle funzioni amministrative. Nel diritto processuale, il difensoreAvvocatoProfessionista iscritto all'albo abilitato alla difesa in giudizio: accesso alla professione, procura, compenso, doveri deontologici, responsabilità civile e disciplinare.Leggi il lemma completo → può delegare ad altro avvocato solo con il consenso della parte.

Powered by Gestiolex