Favor uxoris

Apr 20, 2026

Definizione

Espressione latina che indica il principio di favore nei confronti del coniuge, in particolare in relazione alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Nel diritto italiano il principio si manifesta nella scelta legislativa della comunione legale dei beniComunione legale dei beniRegime patrimoniale legale della famiglia per cui gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione.Leggi il lemma completo → come regime patrimoniale ordinario della famiglia (art. 159 c.c.) e nella tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → del coniuge più debole in sede di separazioneSeparazione personaleIstituto che determina l'attenuazione del vincolo coniugale con cessazione degli obblighi di coabitazione e attenuazione di quelli di assistenza, pur mantenendo in vita il matrimonio; può essere giudiziale, consensuale o di fatto.Leggi il lemma completo → e divorzio.

Disciplina normativa

Il principio informa la disciplina del regime patrimoniale della famiglia: in mancanza di diversa convenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, il regime patrimoniale legale è la comunioneComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → (art. 159 c.c.), intesa come strumento di condivisione delle acquisizioni patrimoniali compiute durante il matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 177 e ss. c.c.). Il favorFavorLocuzione latina ("favore") che indica il criterio di preferenza o di tutela accordato dall'ordinamento a una determinata posizione giuridica (debitore, creditore, imputato), specie quale regola residuale di interpretazione nei casi di dubbio.Leggi il lemma completo → uxoris si esprime altresì nella quota di legittima riservata al coniuge superstite (art. 540 e art. 548 c.c.), nel diritto di abitazione sulla casa adibita a residenzaResidenzaLuogo di dimora abituale della persona (art. 43 c.c.): elemento oggettivo e soggettivo, rilievo per competenza territoriale e notificazioni, distinzione da domicilio e dimora.Leggi il lemma completo → familiare e di usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → sui mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.), nonché nella disciplina dell’assegno di mantenimentoMantenimentoObbligazione economica verso coniuge, ex coniuge o figli in adempimento di doveri familiari (artt. 143, 156, 337-ter c.c. e 5 l. div.): presupposti, quantificazione, rivalutazione e prescrizione.Leggi il lemma completo → in sede di separazione (art. 156 c.c.) e dell’assegno divorzileDivorzioIstituto che determina lo scioglimento del matrimonio civile (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), pronunciato con sentenza quando sia venuta meno la comunione tra i coniugi e non sia possibile ricostituirla.Leggi il lemma completo → (art. 5 L. 898/1970).

Caratteri essenziali

  • Il principio tutela il coniuge economicamente più debole, garantendo una partecipazione equitativa ai risultati economici della vita familiare.
  • Opera sia in costanza di matrimonio (comunione legale, contribuzione ai bisogni della famigliaFondo patrimonialePatrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia (artt. 167-171 c.c.). I beni non sono pignorabili per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari di cui il creditore fosse a conoscenza (art. 170 c.c.).Leggi il lemma completo → ex art. 143, comma 3, c.c.) sia in caso di crisi coniugale (assegno di mantenimentoAssegnoTermine polisemico: titolo di credito a contenuto pecuniario incorporante un ordine di pagamento a vista (assegno bancario, circolare, postale); prestazione patrimoniale periodica dovuta in materia familiare o previdenziale.Leggi il lemma completo →, assegnoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo → divorzile).
  • Si manifesta anche nel diritto successorio, con la riserva di una quota di legittima al coniuge superstite che non può essere lesa per testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →.

Ambito applicativo

Il principio rileva nelle controversie in materia di regime patrimoniale, divisione dei beni comuni, determinazione dell’assegno di mantenimento e divorzile, nonché nelle successioni. La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → ha progressivamente valorizzato il contributo del coniuge alla vita familiare anche in forme non reddituali (lavoro domestico, cura dei figli), conformemente all’orientamento costituzionale di parità tra i coniugi (art. 29, comma 2, Cost.).

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