Nemo invitus compellitur ad communionem (nessuno può essere costretto alla comunioneComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → contro la propria volontà) è un brocardo che esprime il principio per cui ogni comproprietario ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione.
Il principio è codificato nell’art. 1111 c.c., che riconosce a ciascun partecipante la facoltà di domandare lo scioglimento della comunione, salvo il patto di rimanere in comunione per un periodo non superiore a dieci anni. L’autorità giudiziaria può, su richiesta di altro partecipante, disporre il differimento della divisione per un periodo non superiore a cinque anni quando lo scioglimento immediato possa pregiudicare gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → degli altri.
Il brocardo si applica anche alla comunione ereditaria (art. 713 c.c.) e al condominioCondominioForma speciale di comunione forzosa sulle parti comuni di un edificio, caratterizzata dall'inscindibile legame tra proprietà esclusiva e comproprietà delle parti comuni (artt. 1117-1139 c.c.).Leggi il lemma completo →, nei limiti della compatibilità con la natura delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → comuni.
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