Diritto potestativo

Apr 20, 2026

Il diritto potestativo (o potestàPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →) è il diritto soggettivoDiritto soggettivoPosizione giuridica di vantaggio riconosciuta dall'ordinamento a un soggetto per la tutela di un proprio interesse, con facoltà di agire per la sua soddisfazione.Leggi il lemma completo → che attribuisce al suo titolare il potere di produrre, mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà, un effetto giuridico nella sfera del soggetto passivo, il quale si trova in una posizione di mera soggezione e non può sottrarsi all’effetto prodotto.

Esempi tipici di diritti potestativi sono: il diritto di recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1373 c.c.), il diritto di riscatto nella venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → con patto di riscatto (art. 1500 c.c.), il diritto di opzioneOpzioneContratto con cui una parte si obbliga a mantenere ferma la propria proposta per un determinato tempo, attribuendo all'altra il diritto di accettarla o meno.Leggi il lemma completo → (art. 1331 c.c.), la revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → della propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → (art. 1328 c.c.) e la scelta nelle obbligazioni alternative (art. 1286 c.c.).

I diritti potestativi si esercitano normalmente attraverso un atto unilaterale recettizio o, quando la legge lo prevede, attraverso una sentenza costitutiva (art. 2908 c.c.). Sono soggetti a decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2964 c.c.) piuttosto che a prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo →.

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