Diritto soggettivo è la posizione giuridica di vantaggio attribuita dall’ordinamento a un soggetto per la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → diretta e immediata di un proprio interesse, consistente nella pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → a un determinato comportamento (positivo o negativo) da parte di altri soggetti, con possibilità di agire in giudizio per la sua soddisfazione.
I diritti soggettivi si classificano in: assoluti (opponibili erga omnesErga omnesEfficacia nei confronti di tutti. Propria dei diritti reali e di alcune sentenze. Si contrappone a inter partes.Leggi il lemma completo →: proprietà, diritti della personalità) e relativi (opponibili solo nei confronti di soggetti determinati: diritti di credito); patrimoniali e non patrimoniali; disponibili e indisponibili; reali e di obbligazione. La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimoInteresse legittimoPosizione giuridica soggettiva del privato correlata all'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, tutelata davanti al giudice amministrativo (art. 103 Cost.).Leggi il lemma completo → fonda il riparto di giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → tra giudice ordinario e giudice amministrativo (artt. 103, 113 Cost.).
Il diritto soggettivo è tutelato mediante l’azione giudiziaria davanti al giudice ordinario (art. 24 Cost.). La tutela può essere di condanna, dichiarativa o costitutiva. Il diritto soggettivo si estingue per prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 2934 ss. c.c.), rinuncia o altre cause previste dalla legge. I diritti indisponibili (stato delle persone, diritti della personalità) sono imprescrittibili e irrinunciabili.
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