La prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → del reato è la causa di estinzione del reato che opera per il decorso del tempo previsto dalla legge senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna (artt. 157-161 c.p.).
Il tempo necessario alla prescrizione corrisponde al massimo della penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → edittale stabilita dalla legge per il reato, e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.).
Il decorso della prescrizione è sospeso nei casi previsti dall’art. 159 c.p. (richiesta di rogatoria all’estero, rinvio del dibattimento su istanzaIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo → dell’imputato, sospensione del procedimento per impedimento dell’imputato) e interrotto da determinati atti processuali (art. 160 c.p.), con ripresa del decorso dall’interruzioneInterruzioneCessazione provvisoria dell'attività processuale per eventi che colpiscono la parte, il suo rappresentante o il difensore. Disciplinata dagli artt. 299-301 c.p.c. Impone la riassunzione del processo a pena di estinzione (art. 305 c.p.c.). Nel diritto concorsuale, opera anche per liquidazione giudiziale (art. 43 CCII).Leggi il lemma completo →.
Dopo le riforme introdotte dalla l. 3/2019 (cd. “spazzacorrotti”) e dalla l. 134/2021 (cd. riforma Cartabia), la prescrizione del reato cessa di decorrere con la sentenza di primo grado (di condanna o di assoluzione) e opera il diverso istituto dell’improcedibilità per i gradi successivi (art. 344-bis c.p.p.).
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