La recidiva è la circostanza aggravante che si applica a chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo con sentenza irrevocabile, ne commette un altro (art. 99 c.p.).
La recidiva è semplice quando il nuovo delitto è di natura diversa dal precedente; specifica quando il nuovo delitto è della stessa indole; infraquinquennale quando il nuovo delitto è commesso entro cinque anni dalla condanna precedente; reiterata quando il recidivo commette un ulteriore delitto (art. 99, commi 1-4, c.p.).
L’aumento di penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → è: fino a un terzo per la recidiva semplice; fino alla metà per la specifica o infraquinquennale; fino a due terzi per la reiterata. La recidiva reiterata con le aggravanti di cui ai commi 2 e 3 comporta un aumento non inferiore a un terzo della pena e non superiore al cumulo delle pene.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015, la recidiva è facoltativa in tutte le sue forme: il giudice deve valutare in concreto se il nuovo reato è espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità del reo.
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